Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204907 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | È autonomo da quello penale - Utilizzazione di elementi di questo procedimento nel primo - Possibilità.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Il procedimento di prevenzione è del tutto autonomo rispetto a quello penale, che pure può fornirgli elementi o spunti utili e utilizzabili per stabilire se sussista la pericolosità del proposto, che si individua in indizi o sospetti concreti rivelatori, desumibili, tra l'altro, dai precedenti penali o giudiziari, dalle pendenze per gravi reati, dalla frequentazione assidua di pregiudicati, dal tenore di vita non consono alle disponibilità finanziarie, dalla disponibilità diretta o indiretta di beni che, in riferimento alle dichiarate situazioni reddituali, abbiano un valore sproporzionato, sì da doversi ragionevolmente dedurre che non possano non essere conseguenza di illeciti proventi o di ingiusti profitti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)