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Sez. U, Sentenza n. 62 del 30/03/2000 (Rv. 535177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori extracomunitari - Chiamata diretta nella ipotesi prevista dall'art. 11 legge n. 264 del 1949 - Ammissibilità - Limiti - Specifiche esclusioni normative - Fattispecie relativa a chiamata proveniente da azienda con non più di tre dipendenti.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

In tema di collocamento al lavoro, e a norma dell'art. 1 legge n. 943 del 1986, anche i lavoratori extracomunitari aventi titolo per accedere al lavoro subordinato in Italia in condizione di parità con i cittadini italiani possono, in difetto di esplicita esclusione normativa (quale quella prevista dall'art. 6 legge n. 943 del 1986 citata per i lavoratori da adibire ai servizi domestici), essere assunti direttamente in tutti i casi previsti dall'art. 11 legge n. 264 del 1949 e pertanto anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, la chiamata provenga da azienda con non più di tre dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1986 num. 943 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 9, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/12/1986 num. 943 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)