Sez. L, Sentenza n. 6337 del 06/06/1995 (Rv. 492690 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Esterno - Preclusione ex art. 416 cod. proc. civ. - Insussistenza - Deduzione in appello - Ammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 416 cod. proc. civ., e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)