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Sez. L, Sentenza n. 14698 del 29/12/1999 (Rv. 532603 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Relativa eccezione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Proponibilità nel rito del lavoro - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532603-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

L'eccezione di giudicato esterno è rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, costituendo un'eccezione in senso stretto e non una mera difesa, con la conseguenza che, da un lato, il giudice non può su di essa pronunziarsi d'ufficio e, dall'altro, la sua proponibilità nel rito del lavoro è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416, comma secondo, cod.proc.civ. sicché ove essa non sia stata sollevata con la memoria difensiva tempestivamente depositata a norma di tale disposizione non può essere per la prima volta proposta in sede di appello né essere rilevata dal giudice di secondo grado, salvo che il giudicato sia intervenuto nel corso del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)