diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12781 del 22/12/1998 (Rv. 521870 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Incompetenza - Eccezione di parte - Deduzione per la prima volta in appello - Inammissibilità ex art. 38 cod. proc. civ. nel testo previgente.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521870-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

L'art. 38 cod. proc. civ. nella sua previgente formulazione, consentiva la proposizione dell'eccezione di incompetenza per valore (o la relativa rilevazione "ex officio iudicis") soltanto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'eccezione stessa se proposta, per la prima volta, in sede di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)