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Sez. 6, Sentenza n. 46680 del 20/10/2016 Cc. (dep. 07/11/2016) Rv. 268357 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Compensazione delle spese sostenute dalla parte civile - Motivazione in ordine ai giusti motivi - Necessità - Condanna alle spese sostenute dalla parte civile - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268357-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Nel procedimento definito mediante applicazione della pena su richiesta, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen., a condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano "giusti motivi" in base ai quali disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicchè non può ritenersi sussistente un obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice non disponga la detta compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)