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Sez. 4, Sentenza n. 20796 del 03/05/2006 Cc. (dep. 16/06/2006) Rv. 234593 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Decisione sulle spese sostenute dalla parte civile - Motivazione - Contenuto - Impugnazione - Censure deducibili.
Stato
decisa il 2006-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234593-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Il giudice del "patteggiamento" è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano "giusti motivi" per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)