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Sez. 5, Sentenza n. 40839 del 20/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 230008 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile | - Compensazione delle spese sostenute dalla parte civile - Congrua motivazione in ordine ai giusti motivi - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230008-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile

Nel caso di procedimento definito mediante applicazione di pena su richiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicchè il relativo obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta. (Nella specie è stata annullata una decisione motivata in relazione alla "natura della controversia" e alle "modalità di risoluzione del processo").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)