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Sez. 1, Sentenza n. 4645 del 10/08/1979 (Rv. 401180 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI PREVISTI PER DETERMINATI ATTI - ATTI SEPARATI MA IN RAPPORTO DI NECESSARIA STRUMENTALITA O CONSEGUENZIALITA CON I PRIMI - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AGEVOLAZIONI PER ATTI DI COMPRAVENDITA ESTESE A SUCCESSIVI E DISTINTI ATTI DI QUIETANZA.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401180-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI PREVISTI PER DETERMINATI ATTI - ATTI SEPARATI MA IN RAPPORTO DI NECESSARIA STRUMENTALITA O CONSEGUENZIALITA CON I PRIMI - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AGEVOLAZIONI PER ATTI DI COMPRAVENDITA ESTESE A SUCCESSIVI E DISTINTI ATTI DI QUIETANZA.*

In materia di esenzioni o agevolazioni concernenti l'imposta di registro, i relativi benefici, in Mancanza di un'espressa limitazione legislativa, debbono trovare applicazione non solo per l'atto per il quale e prevista l'esenzione o l'agevolazione, ma anche per qualunque atto che, sebbene redatto separatamente, si trovi in rapporto di necessaria strumentalita o conseguenzialita con il primo. Invero, la necessita dell'unicita dell'atto, la quale e concettualmente diversa dall'unicita del documento, e dagli artt 9 e 43 RD 30 dicembre 1923 n 3269 richiesta in linea generale (salva l'eccezione, prevista dal detto art 43, della non tassabilita separata dell'atto di quietanza contenuto nello stesso negozio traslativo o costitutivo del diritto reale) esclusivamente ai fini dell'unicita della tassazione. (alla stregua di tali principi, affermati in relazione a fattispecie anteriore alla riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 634, la suprema Corte ha ritenuto che le agevolazioni previste dalle leggi 28 giugno 1943 n 666 e 15 luglio 1950 n 592 riguardassero non solo l'atto di compravendita ma anche il successivo e distinto atto di quietanza rilasciato dagli alienanti). (V 475/73, mass n 362480; (V 1202/72, mass n 357680; (V 611/72, mass n 356660).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 28/06/1943 num. 666, Legge 15/07/1950 num. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)