Sez. 1, Sentenza n. 611 del 03/03/1972 (Rv. 356660 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - ESENZIONE DELL'IMPOSTA - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - ESENZIONE DELL'IMPOSTA - APPLICABILITA.*
Ai sensi dell'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729 (contenente Disposizioni sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), anche i contratti di sub-appalto devono ritenersi esenti da tasse, imposte e Tributi e, quindi, anche dalla imposta di registro, in quanto con la locuzione 'Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente leggè si e inteso far riferimento a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, devono considerarsi in correlazione con l'obbiettivo della norma di favore. Poiche scopo della citata legge e quello di favorire, riducendone il costo, lo sviluppo della rete autostradale del Paese, ne consegue che anche i sub-appalti, essendo diretti, per il loro oggetto, alla stessa guisa dei contratti di appalto, all'effettiva attuazione della legge, devono qualificarsi 'occorrentì per detta attuazione, e rientrano pertanto nell'ambito della norma di agevolazione tributaria.*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)