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Sez. 1, Sentenza n. 35615 del 25/09/2002 Cc. (dep. 23/10/2002) Rv. 222329 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Decreto di citazione - Enunciazione del fatto - Riferimento all'imputazione contenuta nel decreto opposto - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222329-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE

Il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna è atto derivato rispetto a quest'ultimo quanto all'enunciazione del fatto e all'indicazione delle norme sostanziali che si assumono violate, non configurandosi alcuna soluzione dell'"iter" procedurale che renda possibile una qualsiasi modificazione della contestazione esplicitata nel decreto di condanna. Ne consegue che l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione notificato all'imputato opponente è soddisfatto mediante l'indicazione "per relationem" all'imputazione contenuta nel decreto opposto, senza che per ciò possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra giudice delle indagini preliminari e giudice dibattimentale - che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché contenente solo l'indicazione della norma violata e la data di commissione del reato, ma non anche l'enunciazione del fatto contestato - risolto con la declaratoria di competenza del secondo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)