Sez. 1, Sentenza n. 4848 del 03/05/1991 (Rv. 471955 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Apprensione definitiva del suolo mediante irreversibile realizzazione dell'opera pubblica prima della pronuncia del decreto di espropriazione - Atto illecito della P.A. - Sussistenza - Conseguente obbligo di risarcimento del danno a carico della P.A. - Quantificazione del danno in caso di suolo suscettibile di attività estrattiva - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'apprensione definitiva del suolo, mediante l'irreversibile realizzazione della opera pubblica prima della pronuncia del decreto di espropriazione costituisce un atto illecito della P.A., anche nella vigenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, con conseguente obbligo della P.A. di risarcire il danno, ai fini della cui quantificazione deve tenersi conto sia - ove si tratti di suolo suscettibile di attività estrattiva - dei proventi netti che il proprietario della cava avrebbe potuto trarre dalla sua coltivazione, se non gli fosse stato sottratto illecitamente il terreno, con riferimento ai dati certi della produttività, delle specifiche possibilità di sfruttamento, del valore di mercato all'epoca dell'illecita sottrazione e salvi i calcoli dell'attualizzazione della rendita, anche in funzione dei canoni di affitto, se ritenuti necessari dal giudice del merito e non superati per effetto di una diversa valutazione globale del danno; sia dei così detti danni futuri e cioè di pregiudizi prevedibili al momento della liquidazione alla stregua di dati certi; sia, infine, della necessità di adeguare i valori monetari, calcolati, alla stregua di tali criteri, con riferimento all'epoca del compimento illecito, a quelli correnti al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)