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Sez. 3, Sentenza n. 5816 del 09/11/1994 Ud. (dep. 21/05/1994) Rv. 202518 - 01

Parte civile - Costituzione - Effetti - Immanenza | Effetti - Soccombenza in una fase del giudizio - Possibilità di intervento nelle altre - Caso eccettuato.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202518-01

Parte civile - Costituzione - Effetti - Immanenza

Per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, la costituzione, una volta avvenuta produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio sicché, sino a quando non è pronunciata sentenza irrevocabile, l'azione civile rimane inserita nel processo penale e la parte civile ha il diritto di parteciparvi ed il giudice non può escluderla, salvo il potere di verifica circa la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio e la sua connessione con l'azione penale. Ulteriore corollario del principio dell'immanenza è che la sorte di una impugnazione della parte civile in un grado di giudizio non preclude la possibilità della parte civile di intervenire negli ulteriori gradi, sempre che non vi sia una decisione non impugnata che neghi il diritto al risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)