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Sez. 3, Sentenza n. 10496 del 01/10/1996 Ud. (dep. 07/12/1996) Rv. 206479 - 01

PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - ENTI E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI - INTERVENTO - IN GENERE | Avvenuto intervento nel procedimento - Produzione di effetti in ogni stato e grado - Sussistenza - Principio di immanenza - Nozione - Fattispecie: Associazione Italia Nostra non presente in appello.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206479-01

PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - ENTI E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI - INTERVENTO - IN GENERE

Similmente a quanto disposto per la parte civile (art. 76, comma secondo, cod. proc. pen.), per gli enti, e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 stesso codice), una volta avvenuto nel procedimento il loro intervento, esso produce i suoi effetti in ogni stato e grado (art. 93 comma quarto). Trattasi del cosiddetto principio di "immanenza" della costituzione, secondo cui la parte ha diritto di stare nel processo senza alcuna necessità di rimuovere la costituzione in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. (Nella specie è stata respinta la opposizione alla partecipazione alla discussione dell'Associazione Italia Nostra perché non presente in appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 93 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 93 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)