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Sez. 5, Sentenza n. 12018 del 01/03/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 215559 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | partecipazione al giudizio di impugnazione - Parte civile costituita in primo grado - Diritto di partecipare anche ai gradi successivi di giudizio - Impugnazione da parte del PM - Diritto della parte civile a partecipare al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Autonomo atto di impugnazione della parte civile - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215559-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius") il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo PM. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del PM ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato. (Vedasi Corte cost.le, sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)