Sez. L, Sentenza n. 288 del 13/01/1984 (Rv. 432562 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONTRASTO SULLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO O AUTONOMO - RECIPROCHE CONCESSIONI CONSISTENTI NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA RITENUTA DAL DATORE DI LAVORO NON SPETTANTE E NELLA RINUNCIA DEL PRESTATORE A FAR VALERE ULTERIORI PRETESE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONTRASTO SULLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO O AUTONOMO - RECIPROCHE CONCESSIONI CONSISTENTI NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA RITENUTA DAL DATORE DI LAVORO NON SPETTANTE E NELLA RINUNCIA DEL PRESTATORE A FAR VALERE ULTERIORI PRETESE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il presupposto della res dubia, in relazione al quale può configurarsi un negozio transattivo, si concreta in discordi valutazioni delle parti in ordine ad una qualsiasi questione giuridicamente rilevante, sorta con riferimento ad un rapporto giuridico riguardante le parti stesse, talché le contestazioni possono cadere così sull'esistenza del fatto giuridico causativo del rapporto o comunque su di esso incidente, come sulla Determinazione delle conseguenze giuridiche di tale fatto, essendo rispetto ad entrambi questi profili di contrasto concepibile l'intento di transigere mediante reciproche concessioni, per porre fine alla lite o prevenirla, specialmente nelle sue implicazioni giudiziarie. Pertanto, può ravvisarsi una transazione, avente ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, in un accordo con cui si compone, attraverso reciproche concessioni, una situazione di contrasto incentrato sulla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo e nel quale dette concessioni consistono nel pagamento, da parte del datore di lavoro, di una somma assunta come non spettante e nella rinuncia, da parte del lavoratore a far valere ulteriori pretese. (V 2323/75, mass n 376170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)