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Sez. L, Sentenza n. 4636 del 05/09/1985 (Rv. 442094 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - MANSIONI - PORTATA - LIMITAZIONI DEL POTERE DISCREZIONALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - RECESSO DEL DIRIGENTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442094-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - MANSIONI - PORTATA - LIMITAZIONI DEL POTERE DISCREZIONALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - RECESSO DEL DIRIGENTE - LEGITTIMITÀ.*

La qualifica di dirigente è connessa all'espletamento delle mansioni di chi, operando sul piano gerarchico più elevato, è preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale (o di un ramo autonomo di essa) ed esplica la sua attività con ampi poteri discrezionali, pur nell'osservanza delle direttive di carattere generale del datore di lavoro. Ove però quest'ultimo non si limiti ad esprimere tali direttive ma interferisca nei poteri discrezionali del dirigente, o addirittura privi il medesimo di tali poteri, compromettendo altresì la supremazia gerarchica dello stesso nei confronti degli impiegati e degli altri subordinati, compie una manifesta violazione del prestigio del dirigente, sottraendogli il contenuto caratteristico della sua professionalità, che ne giustifica il recesso. (V 530/84, mass n 432753; (V 289/84, mass n 432562; (V 5069/81, mass n 415866; (V 6033/78, mass n 395849; (V 2996/77, mass n 386554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)