Sez. 5, Sentenza n. 3293 del 02/03/2012 (Rv. 621524 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità dell'IVA - Esclusione - Fondamento - Natura tributaria - Distinzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente; inoltre l'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, pur avendo attribuito natura non tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può intendersi riferito, in assenza di esplicita disposizione, anche a quella di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo la prestazione prevista nel 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)