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Sez. 1, Sentenza n. 46405 del 17/10/2012 Cc. (dep. 30/11/2012) Rv. 254095 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura giuridica - Giudizio di impugnazione - Esclusione - Applicabilità del principio devolutivo - Esclusione - Rispetto del principio della domanda - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254095-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, richiesto della detrazione di alcuni periodi di carcerazione sofferti "sine titulo", aveva provveduto a compiere l'ulteriore attività, di competenza del P.M., di calcolare il fine pena in relazione alla condanna in corso di espiazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)