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Sez. 5, Sentenza n. 5776 del 08/05/2000 (Rv. 536237 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissione Tributaria - Potere di ritenere congruo un valore diverso da quello accertato dall'Ufficio in base all'accertamento di quest'ultimo e ad una perizia di parte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536237-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la commissione tributaria può sostituire la propria valutazione a quella operata dall'Ufficio del Registro nell'avviso di accertamento di maggior valore, e ritenere congruo un diverso valore, determinato mediante la parziale utilizzazione, da un lato dell'accertamento dell'Ufficio, che può essere liberamente valutato, non essendo assistito da presunzione di legittimità, e dall'altro di una perizia di parte, prodotta dal contribuente per contestare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anch'essa liberamente apprezzabile dal giudice di merito. Infatti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che assegna alle Commissioni tributarie ampi poteri istruttori, con la sola esclusione, fra le prove ammissibili, del giuramento e dell'assunzione di testimoni, i giudici tributari di merito possono acquisire "aliunde", prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma rispetto all'assunto dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)