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Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 15/11/2002 (Rv. 558873 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Di cassazione - Termini - Riduzione a metà - Deposito in cancelleria dopo il decorso di dieci giorni dall'ultima notificazione - Improcedibilità.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558873-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di contenzioso elettorale, nel procedimento di cassazione opera la riduzione alla metà dei termini processuali, prevista dall'art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), per cui il ricorso va dichiarato improcedibile ove depositato nella cancelleria della Suprema Corte dopo il decorso di dieci giorni dall'ultima notificazione effettuata, prima della scadenza del termine per l'impugnazione, alla parte contro la quale il ricorso stesso è diretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)