Sez. 6, Sentenza n. 2453 del 16/06/1995 Cc. (dep. 21/08/1995) Rv. 202776 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Notifica della persona offesa | Persona danneggiata - Nozione - Diritto alla notifica - Esclusione - Fattispecie in tema di un liquidatore di società in liquidazione coatta amministrativa.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Notifica della persona offesa
Solo la persona offesa, cioè il soggetto titolare dell'interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, che non spetta invece alla persona danneggiata denunciante, cioè a chi, non titolare dell'interesse protetto, ha comunque subito un danno dal reato. Il provvedimento di archiviazione d'altro canto non ha natura giurisdizionale e perciò non può contenere, a pena di abnormità, statuizioni pregiudizievoli per l'indagato o per terzi. La qualità di persona offesa può desumersi solo dal titolo del reato competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto. (Nel caso di specie la Corte ha precisato che una società in liquidazione coatta amministrativa, qualora debba considerarsi parte offesa per reati fallimentari o societari o per reati contro la pubblica amministrazione, dovrà essere rappresentata dalla persona fisica del liquidatore, ma che in nessun caso potrà considerarsi parte offesa l'ex liquidatore già decaduto dalla carica al momento della presentazione della denuncia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)