Sez. 3 - , Ordinanza n. 21752 del 28/08/2019 (Rv. 654782 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - NUOVA ISCRIZIONE - IN GENERE | Prescrizione dell’ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ex art. 2880 c.c. - Effetti - Possibilità per il titolare di procedere a nuova iscrizione - Sussistenza - Fondamento - Eliminazione del titolo - Necessità della cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca volontaria.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - NUOVA ISCRIZIONE - IN GENERE
La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2848, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)