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Sez. 5, Sentenza n. 9223 del 21/04/2011 (Rv. 617613 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Diritto al recupero - Rapporto non ancora esaurito - Necessità - Riserva di richiedere il rimborso espressa all'atto del pagamento - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617613-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte, il diritto del contribuente al recupero di imposte sui redditi indebitamente versate, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postula che il relativo rapporto non sia ancora esaurito, il che si verifica solo quando sia stato concretamente posto in discussione con un atto positivo dell'Amministrazione o del contribuente, non essendo sufficiente una mera manifestazione di intenti quale è la "riserva a chiedere eventuali rimborsi", espressa nell'atto di pagamento, la quale non determina alcuna forma di contenzioso su cui un organo amministrativo o giudiziario sia tenuto a pronunciarsi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)