Sez. 5, Sentenza n. 19237 del 16/12/2003 (Rv. 568959 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Qualificazione dell'oggetto d'imposta da parte del contribuente - In senso più sfavorevole a se - Cosiddetto errore da incertezza - Richiesta di rimborso - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
È legittima la richiesta di rimborso di un versamento diretto di un tributo avanzata da un contribuente che abbia qualificato un determinato oggetto di imposta in modo a se più sfavorevole (nella specie: spese di rappresentanza, anziché costi volti a incrementare le vendite del proprio prodotto ex art. 74 D.P.R. n. 917 del 1986) e abbia conseguentemente autoliquidato e versato un tributo maggiore di quello dovuto in base alla corretta sua qualificazione, facendo riserva - nella stessa dichiarazione - di chiedere il rimborso delle maggiori imposte cautelativamente versate, atteso che l'art. 38 cit. richiede, per far valere il proprio diritto al rimborso, fino a quando non sia decorso il termine per richiederlo, o la clausola speciale dell'errore materiale e della duplicazione di versamento o la clausola generale dell'inesistenza (totale o parziale) dell'obbligo di versamento (o dell'obbligazione tributaria). In quest'ultimo ambito ricadono gli errori diversi da quello materiale, tra cui anche l'errore di diritto e, al suo interno, la specie dell'errore di diritto attinente al fatto o la specie dell'errore consapevole o quello dell'errore da incertezza.(In applicazione di questi principi, la Corte ha considerato legittima la richiesta di rimborso dopo aver qualificato la situazione posta a base della richiesta della società contribuente come un errore da incertezza, ossia come consapevole volontà espressa dal contribuente in senso contrario alla propria convinzione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)