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Sez. 1, Sentenza n. 9688 del 20/08/1992 (Rv. 478593 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Accertamento e riscossione - In genere | Applicazione delle norme di cui al d.l. n. 571 del 1979 convertito nella legge n. 2 del 1980 - Rapporti pendenti - Individuazione - Criteri - Versamento dell'imposta da parte del contribuente, con riserva di ripetere il non dovuto - Pendenza del rapporto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478593-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Accertamento e riscossione - In genere

In tema di INVIM, non possono essere considerati tuttora pendenti ai fini della applicazione delle norme di cui al d.l. 12 novembre 1979 n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980 n. 2, i rapporti tributari in ordine ai quali il contribuente ha già versato l'imposta ancorché con riserva di ripetere quanto eventualmente non dovuto ed il termine triennale per la presentazione della istanza di rimborso non sia ancora scaduto, atteso che un rapporto può dirsi aperto o non definito solo quando sia stato concretamente posto in discussione con un atto positivo della amministrazione o del contribuente, mentre la riserva a chiedere eventuali rimborsi non determina alcuna forma di contenzioso sul quale un organo amministrativo o giudiziario sia tenuto a pronunciarsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)