Sez. L, Sentenza n. 3658 del 24/03/1992 (Rv. 476424 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione | Decorso in costanza di rapporto - Presupposto - Stabilità reale del rapporto medesimo - Accertamento - Criteri - Concreto atteggiarsi del rapporto e sua configurazione data dalle parti nel suo svolgimento - Rilevanza - Normativa applicabile secondo un giudizio "ex post" - Esclusione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione
Il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del dipendente in costanza di rapporto, va verificata avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto medesimo ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza o meno di un'effettiva situazione di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica, che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice - con un giudizio necessariamente "ex post" - riconosce applicabili nella specie con effetto retroattivo per il lavoratore. (Sulla base di questo principio, è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che, riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in relazione alle prestazioni svolte da soggetti non inquadrati alle dipendenze del datore di lavoro, aveva escluso per i crediti retributivi da costoro azionati il decorso della prescrizione in costanza di rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)