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Sez. L, Sentenza n. 2017 del 09/03/1999 (Rv. 523951 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Inquadramento del datore di lavoro nel settore metalmeccanico - Applicazione di fatto di contratto collettivo relativo a diverso settore ma più vantaggioso per i lavoratori - Diritto alla fiscalizzazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523951-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Il principio per cui agli specifici fini della ammissione alla fiscalizzazione degli oneri sociali si deve aver riguardo all'osservanza del contratto collettivo del settore legittimante il datore di lavoro alla fiscalizzazione, trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, inquadrato nel settore metalmeccanico (e quindi avente astrattamente diritto alla fiscalizzazione), dia in concreto applicazione ad un contratto collettivo previsto per un diverso settore, che sia però più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello metalmeccanico che dovrebbe essere applicato (Nella specie è stato riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione sul rilievo che l'applicazione di fatto del contratto degli edili, che era più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello previsto per il settore metalmeccanico, non determinava la violazione di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 4, Legge 20/05/1993 num. 151 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)