Sez. L, Sentenza n. 8177 del 16/06/2001 (Rv. 547534 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Diritto dei datori di lavoro - Condizione - Osservanza della disciplina collettiva - Imprese appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva - Onere di corrispondere ai dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi per i dipendenti di imprese similari - Sussistenza - Fattispecie relativa ad impresa di confezione di abbigliamento per conto terzi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Le imprese industriali appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva (nella specie, confezione di abbigliamento per conto terzi) possono godere del beneficio della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dall'art. 6 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, a condizione che osservino l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali applicabili per i dipendenti di imprese similari (nella specie, imprese industriali dell'abbigliamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)