Sez. 2, Sentenza n. 4535 del 18/05/1987 (Rv. 453233 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE NON ESSENZIALE - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE NON ESSENZIALE - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La natura non essenziale del termine previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., non esclude che l'inosservanza di esso, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza, da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice del merito, in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza e determinare quindi, la risoluzione del contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod. civ.. (Conf 3635/79, mass n 400056; (Conf 3928/74, mass n 372486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)