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Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 13/06/1967 (Rv. 327883 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - SOTTOSUOLO - LIMITI - ESCAVAZIONE PER PROVVEDERE ALLA PAVIMENTAZIONE A REGOLA D'ARTE DEI VANI TERRANEI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327883-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - SOTTOSUOLO - LIMITI - ESCAVAZIONE PER PROVVEDERE ALLA PAVIMENTAZIONE A REGOLA D'ARTE DEI VANI TERRANEI - LEGITTIMITA.*

Il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondita al di sotto dell'area superficiaria che e alla base dell'edificio condominiale, e di proprieta comune fra i condomini. Ciascuno di costoro puo usarne ed apportare anche modificazioni per il migliore godimento della sua proprieta esclusiva, purche rispetti la destinazione naturale della cosa, il diritto degli altri a godere convenientemente di essa, la sicurezza e l'estetica dell'edificio e la disciplina eventualmente stabilita dal regolamento di condominio e dalle deliberazioni assembleari. Il condomino, proprietario dei vani terranei, se non puo, senza il consenso degli altri, procedere all'escavazione in profondita nel sottosuolo per ingrandirli o per ricavare nuovi locali, puo, invece, legittimamente eseguire le opere di scavo occorrenti per provvedere alla pavimentazione a regola d'arte dei vani stessi, in quanto tali opere non pregiudicano la funzione del sottosuolo rispetto all'edificio, che e, principalmente, quella di sostenere l'edificio e, secondariamente, di installarvi tubi e canali, ne alterano l'equilibrio giuridico ed economico della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)