Sez. 3, Sentenza n. 3694 del 13/11/1969 (Rv. 343944 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE - TABELLE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - NATURA - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA - VIOLAZIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RIMEDI - RICORSO ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE - TABELLE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - NATURA - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA - VIOLAZIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RIMEDI - RICORSO ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Le tabelle deliberate dalle commissioni tecniche provinciali, a norma della legge 12 giugno 1962, n 567, sono Atti amministrativi a contenuto normativo, nel senso che dettano regole del giudizio, obbligatorie e vincolanti per il giudice che deve applicarle. Il giudice in tanto puo determinare l'equo canone in quanto esistono le tabelle, delle quali deve rispettare i limiti. Le eventuali deviazioni dalla legge, che abbiano a verificarsi in Sede di formazione e di approvazione delle tabelle vanno riguardate sotto il profilo dell'illegittimita degli Atti amministrativi. Le tabelle, infatti, di per se non possono ledere diritti soggettivi, ma esse, quando non rispettino le forme ed i criteri sostanziali dettati dalla legge, ledono l'interesse legittimo corrispondente e - a parte i rimedi speciali (quali il ricorso alla commissione tecnica centrale e l'intervento in via sostitutiva dell' ispettorato agrario) - legittimano gli interessati ad invocare la tutela giurisdizionale amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 5, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)