Sez. 2, Sentenza n. 6184 del 20/11/1981 (Rv. 416957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONSEGNA AL DESTINATARIO DI COPIA DELLA SENTENZA MUTILATA, PARZIALE O INCOMPLETA - NULLITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONSEGNA AL DESTINATARIO DI COPIA DELLA SENTENZA MUTILATA, PARZIALE O INCOMPLETA - NULLITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*
La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza mutilata, parziale o incompleta (come per Mancanza di alcune pagine) dà luogo a vizio della notificazione non qualificabile come inesistenza, ma soltanto come nullità; e poiché tale nullità, non contemplata tra i casi specifici previsti dall'art. 160 cod. proc. civ., ricade sotto la comminatoria generale di cui al secondo comma del precedente art. 156, segue che, quando la notifica avvenga al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, la proposizione di questa dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto, sia pure attraverso un'attività non perfettamente corrispondente al modello legale, sicché, trovando applicazione la sanatoria prevista dal terzo comma dell'art. 156 citato, dalla notifica in questione decorre il termine d'impugnazione previsto dall'art. 325 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)