Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011 (Rv. 617474 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Consegna della merce in un momento successivo a quello della conclusione del contratto - Art. 1491 cod. civ. - Operatività - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI
Nel contratto di compravendita, la norma dell'art. 1491 cod. civ. - secondo cui il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto - non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)