Sez. L, Sentenza n. 7024 del 25/08/1987 (Rv. 455198 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA COLPEVOLE DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - NECESSITÀ - RICORSO ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE - RILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA COLPEVOLE DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - NECESSITÀ - RICORSO ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI PENSIONATO RIVESTITA DAL CREDITORE - RILEVANZA.*
In tema di crediti pecuniari di natura previdenziale - esclusi dalla rivalutazione prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. solo per i crediti di lavoro - la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica di per sè un risarcimento altrettanto automatico, occorrendo, anzitutto, la domanda del creditore, il quale ha poi l'Onere, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., di allegare e dimostrare il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito, ancorché possa fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, nell'ambito delle quali assume particolare significato la qualità di pensionato rivestita dal creditore medesimo. (V 3244/86, mass n 446245; (V 3243/86, mass n 446240; (V 3377/85, mass n 441050).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)