Sez. L, Sentenza n. 3377 del 06/06/1985 (Rv. 441050 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA COLPEVOLE DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - NECESSITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - MORA COLPEVOLE DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - PROVA DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - NECESSITÀ.*
Anche in tema di crediti per prestazioni previdenziali, la mora colpevole del debitore - la quale dev'essere accertata con adeguata motivazione e non già in base a criteri del tutto soggettivi (come, nella specie, il decorso di novanta giorni dalla data del pensionamento) - non giustifica, in sè stessa, alcuna rivalutazione automatica ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., rimanendo sempre richiesta l'allegazione e la dimostrazione, senza alcuna limitazione in ordine alla prova, del pregiudizio patrimoniale risentito, per il cui accertamento, attesa la insufficienza del fatto notorio della svalutazione, il giudice, valutando ogni fattispecie in relazione alle effettive condizioni dei singoli creditori, può utilizzare presunzioni fondate sulle qualità di pensionato rivestita dai medesimi e sulle modalità di impiego del denaro coerenti con tali elementi. (V 6310/83, mass n 431050; (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)