Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 09/02/1985 (Rv. 439226 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO - OMISSIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO - OMISSIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 (nuovo testo) cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità ed è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. (Conf 2298/82, mass n 420178; (Conf 0095/79, mass n 396156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)