Sez. L, Sentenza n. 95 del 08/01/1979 (Rv. 396156 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART 420 COD PROC CIV ED EX ART 7 DELLA LEGGE N 320 DEL 1963 PER LE CONTROVERSIE AGRARIE - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART 420 COD PROC CIV ED EX ART 7 DELLA LEGGE N 320 DEL 1963 PER LE CONTROVERSIE AGRARIE - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Il tentativo di conciliazione previsto per il rito del lavoro dall'art 420 cod proc civ (nuovo testo) e, piu specificamente, per le controversie agrarie, dall'art 7 della legge 2 marzo 1963 n 320, ancorche obbligatorio, non e previsto a pena di nullita ed e rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una qualche anche remota possibilita di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validita dello svolgimento del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)