Sez. 1, Sentenza n. 1550 del 11/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204394 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio | Rinnovazione della misura - È provvedimento autonomo rispetto al precedente - Conseguenze.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio
L'ordinanza con la quale viene nuovamente applicata la custodia cautelare che abbia perduto efficacia a norma dell'art. 302 cod. proc. pen. è del tutto autonoma rispetto alla precedente, essendo prescritta una nuova valutazione delle condizioni indicate dagli artt. 273, 274 e 275 stesso codice, (anche) in base alle risultanze dell'interrogatorio, sicché le vicende procedimentali, concluse o non, dell'anteriore provvedimento cautelare rimangono, di fronte ad essa, assolutamente indifferenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)