Sez. 3, Sentenza n. 18501 del 02/02/2016 Cc. (dep. 04/05/2016) Rv. 266938 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. - Autonoma valutazione rispetto alla precedente - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, va osservata anche nell'ipotesi di ordinanza che applichi nuovamente la custodia cautelare che abbia perduto efficacia per omesso interrogatorio di garanzia, essendo prescritta una nuova valutazione che "attualizzi" la sussistenza delle predette condizioni anche in base alle risultanze dell'interrogatorio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. che aveva operato un integrale rinvio "per relationem" all'ordinanza genetica -allegandola in copia - quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, e ne aveva attualizzato la valutazione richiamando, per incorporazione, le esigenze cautelari evidenziate nella nuova richiesta del P.M., nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenuto privo di elementi di novità suscettibili di diversa valutazione cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)