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Sez. 3, Sentenza n. 21585 del 15/11/2004 (Rv. 579367 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Causa estintiva dell'obbligazione principale - Sopravvenuta inesistenza della causa estintiva - Conseguenze - Reviviscenza inter partes dell'originario rapporto obbligatorio - Configurabilità - Reviviscenza della garanzia accessoria prestata da terzi - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579367-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

All'inesistenza, in seno all'ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle garanzie (reali o personali) allorchè esse siano prestate da terzi nel caso di reviviscenza del credito assistito consegue che, in tutte le ipotesi di reviviscenza dell'obbligazione principale per sopravvenuta caducazione di una sua causa estintiva, rivivono, con l'originaria obbligazione, anche le relative garanzie se prestate dal debitore principale, mentre, per ciò che concerne le garanzie prestate da terzi, quale (come nella specie) la garanzia fideiussoria ordinaria, il fenomeno della reviviscenza va senz'altro escluso, non potendo, all'uopo, invocarsi il disposto dell'art.2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2881, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)