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Sez. 1, Sentenza n. 25361 del 17/10/2008 (Rv. 605376 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Prestazione di fideiussione a società poi fallita - Originaria clausola di reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605376-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1347, Cod. Civ. art. 1939, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)