Sez. 1, Sentenza n. 18156 del 20/12/2002 (Rv. 559348 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Per avvenuto pagamento del credito assistito - Revoca del pagamento ex art. 67 Legge Fall. - Reviviscenza della fideiussione conseguente alla reviviscenza del credito - Esclusione - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE
L'inesistenza, nell'ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l'eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che, con l'estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all'uopo, invocarsi il disposto dell'art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2881, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)