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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018 (Rv. 651604 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Soppressione di Equitalia - Successione ex art. 111 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Subentro nei giudizi pendenti senza nuova costituzione in giudizio - Possibilità - Sussistenza e conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651604-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE

L'estinzione "ope legis" delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. 225 del 2016, non determina l'interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso, né la necessità di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata dall'avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)