Sez. 5 - , Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018 (Rv. 649219 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia della riscossione – Qualificazione - Successione ex art. 111 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, in virtù dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, conv. nella l. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del "venir meno" della parte, è stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 all. 62, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)