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Sez. 2, Sentenza n. 914 del 08/05/1967 (Rv. 327124 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA ALL'USO COMUNE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327124-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA ALL'USO COMUNE - NECESSITA.*

Ai fini della usucapione della cosa comune da parte del condomino, pur non essendo necessaria una vera e propria interversione del possesso, e pur sempre indispensabile che il condomino stesso compia Atti tali da far venire meno il presupposto della destinazione della cosa all'uso comune, e, cioe, che estenda il titolo del suo possesso sostituendo a quello uti condominus il possesso esclusivo uti dominus e manifestando in modo non equivoco tale sua posizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)