diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3045 del 15/11/1973 (Rv. 366770 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - CONDIZIONI - ATTI DISCONTINUI DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA DELLA COSA COMUNE - INTERVERSIO POSSESSIONIS - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366770-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - CONDIZIONI - ATTI DISCONTINUI DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA DELLA COSA COMUNE - INTERVERSIO POSSESSIONIS - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico (V artt 1164 e 1141 cod civ), e posta una deroga dall'art 1102 cod civ, nell'ipotesi di compossesso, dato che il compossessore se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessita di fare opposizione al diritto dei condomini, cosi come invece previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma e sufficiente solo che compia 'Atti idonei a mutare il titolo del suo possessò (art 1102 cod civ). singoli Atti di utilizzazione della cosa comune, effettuati dal condomino al di la della misura del suo potere, debbono presumersi da lui compiuti per mera tolleranza degli altri condomini, e non costituiscono, normalmente, manifestazione di possesso esclusivo, occorrendo a tal fine la dimostrazione di una certa continuativita di comportamento. (V 195/70, mass n 344989; 1334/69, mass n 340037; (V 1095/69, mass n 339616; 914/67, mass n 327124).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)