Sez. 1, Sentenza n. 3284 del 17/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158454 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZE: UNICA RIDUZIONE DI PENA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZE: UNICA RIDUZIONE DI PENA.*
Ai reati contro il patrimonio può applicarsi esclusivamente l'attenuante della integrale riparazione del danno prevista dalla prima parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen.; agli altri reati, ove abbiano cagionato, oltre quello penale, anche un danno economicamente risarcibile, sono invece applicabili entrambe le attenuanti. In caso di concorso delle due ipotesi, si applica una sola riduzione di pena, unica essendo la finalità perseguita dalla norma di stimolare l'operoso pentimento del colpevole. (V mass n 145846, e ivi citate; (Conf mass n 117398).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)