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Sez. 2, Sentenza n. 430 del 12/02/1966 (Rv. 320848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE - EFFETTI DELLA MANCATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL SINDACATO AL LICENZIAMENTO SUL DIRITTO DEL DIPENDENTE DI IMPUGNARLO - DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI.*
Stato
decisa il 1966-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE - EFFETTI DELLA MANCATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL SINDACATO AL LICENZIAMENTO SUL DIRITTO DEL DIPENDENTE DI IMPUGNARLO - DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI.*

Deve ritenersi conforme ai canoni ermeneutici fissati dall'art.1362 e segg. cod.civ., l'interpretazione data dal giudice di merito all'accordo collettivo 13 febbraio 1954, sui licenziamenti dei dipendenti dei consorzi agrari provinciali, nel senso che i limiti da esso stabiliti al potere di recesso ad nutum del datore di lavoro debbono farsi consistere essenzialmente nell'Obbligo del medesimo di seguire la procedura prevista dall'accordo stesso, mettendo in grado le associazioni sindacali dei lavoratori di intervenire per esercitare le facolta che loro competono a tutela degli interessi del lavoratore - affidati in ultima istanza all'Azione sindacale - sicche quando le dette associazioni, potendolo, non intervengono, il datore di lavoro viene svincolato da ulteriori obblighi, con conseguente esclusione di ogni possibilita, per il lavoratore licenziato, di adire l'autorita giudiziaria per censurare i criteri in base ai quali fu operata la scelta del personale da licenziare, in relazione a quanto stabilito nell'art.2, comma e- dello stesso accordo, riguardo ai criteri che il datore di lavoro deve seguire nell'individuazione dei lavoratori che devono essere licenziati. Qualora, invece, il datore di lavoro effettui i licenziamenti per riduzione del personale, senza rispettare la particolare procedura prevista dagli artt. 1 e segg. del citato accordo 13 febbraio 1954 ed impedendo cosi l'attivita che i Sindacati hanno facolta di svolgere in rappresentanza dei lavoratori, deve ritenersi che, in tal caso, i provvedimenti aziendali, trasformandosi in altrettanti licenziamenti individuali, avvenuti senza l'osservanza della particolare procedura prevista dagli artt. 5 e segg. dell'accordo collettivo, producano la lesione di diritti soggettivi per i lavoratori, con la conseguente possibilita di tutela davanti all'autorita giudiziaria. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)