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Sez. L, Sentenza n. 4723 del 22/12/1976 (Rv. 383467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il giudice, nel controllare l'esistenza dell'obbiettiva ristrutturazione dell'azienda al fine di accertare la sussistenza dell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale, non puo valutare il rispetto dei criteri indicati dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 per la scelta del personale da licenziare, poiche questi sono rimessi alla valutazione discrezionale dell'imprenditore, con il solo controllo dell'associazione sindacale in Sede aziendale. Diversamente, in deroga alle Disposizioni della legge n 604 del 1966, si introdurrebbe un'ulteriore ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, e cioe quella per la riduzione del personale senza osservanza dei criteri previsti dall'accordo collettivo per l'individuazione dei lavoratori da licenziare. (V 430/66, mass n 320848).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 1, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)